MINISTERO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 28 marzo 2001, n.4
  Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo.
(GU n. 85 del 11-4-2001)

                                  Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  Al Ministero degli affari esteri
                                  Al Ministero delle politiche agricole e
                                  forestali
                                  Al Ministero dell'ambiente
                                  Al  Ministero per i beni e le attivita'
                                  culturali
                                  Al Ministero del commercio con l'estero
                                  Al Ministero della difesa
                                  Al Ministero delle finanze
                                  Al Ministero della giustizia
                                  Al    Ministero   dell'industria,   del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al Ministero dei lavori pubblici
                                  Al   Ministero   del   lavoro  e  della
                                  previdenza sociale
                                  Al  Ministero  dei  trasporti  e  della
                                  navigazione
                                  Al Ministero delle comunicazioni
                                  Al Ministero della pubblica istruzione
                                  Al Ministero del tesoro, del bilancio e
                                  della programmazione economica
                                  Al  Ministero  dell'universita' e della
                                  ricerca scientifica e tecnologica
                                  Ai  sig.  ri  presidenti  delle  giunte
                                  regionali
                                  Ai sig. ri presidenti delle province di
                                  Trento e Bolzano
                                  Ai  sig.  ri  assessori  regionali alla
                                  sanita'
    
      Il  fumo  di  sigaretta,  com'e'  noto  dai  dati  riportati  dalla
    letteratura  scientifica  mondiale,  e' causa di una molteplicita' di
    patologie. Il tumore polmonare, ad esempio, in circa il 90% dei casi,
    e'  causato  dal  fumo  di  sigaretta.  L'Organizzazione  mondiale di
    sanita'  ha  piu' volte richiamato l'attenzione dei Governi su quella
    che  e' stata definita "nuova epidemia" (90 mila morti in Italia ogni
    anno, 3 milioni nel mondo).
      Occorre  da  parte  di  tutti  uno  sforzo per porre rimedio ad una
    abitudine o, meglio, dipendenza che danneggia chi la pone in essere e
    chi, soprattutto, passivamente la subisce.
      L'ordinamento  giuridico  italiano  contiene  varie norme dirette a
    tutelare  la salute, come sancito all'art. 32 della Costituzione, dai
    rischi  connessi  all'esposizione anche passiva al fumo, alcune delle
    quali,   vigenti   gia'  da  un  ventennio,  non  sono  adeguatamente
    applicate,  sia  per  una sottovalutazione dei rischi del fumo, sia a
    causa di dubbi interpretativi ed applicativi.
      In   relazione  ai  quesiti  posti  da  vari  soggetti  interessati
    sull'applicazione  della  legge  11 novembre  1975,  n.  584, e della
    direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995,
    questo Ministero ritiene opportuno precisare quanto segue.
    
                  Normativa vigente in tema di limitazione
               e divieto di fumo nei locali aperti al pubblico
    
    Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25.
    "Testo  unico  delle  leggi  sulla  protezione  e  l'assistenza della
    maternita' e dell'infanzia".
      "....  chi  vende o somministra tabacco a persona minore degli anni
    16  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa fino a L. 40.000. E'
    vietato  ai  minori  degli  anni 16 di fumare in luogo pubblico sotto
    pena della sanzione amministrativa di L. 4.000."
    Legge 11 novembre 1975, n. 584.
    "Divieto  di  fumare  in  determinati  locali e su mezzi di trasporto
    pubblico".
      La   legge   persegue   scopi  di  tutela  della  salute  pubblica.
    Consapevole  dei  danni  che  alla  salute puo' arrecare il fumo c.d.
    passivo,  il  legislatore ha posto un generico ed assoluto divieto di
    fumo nei seguenti locali:
        corsie d'ospedale;
        aule delle scuole di ogni ordine e grado;
        autoveicoli  di  proprieta'  dello  Stato,  di enti pubblici e di
    privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di
    persone;
        metropolitane;
        sale   d'attesa   di  stazioni  ferroviarie,  autofilotranviarie,
    portuali-marittime, aeroportuali;
        compartimenti  ferroviari  per  non fumatori delle Ferrovie dello
    Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati;
        compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di
    notte, se occupati da piu' di una persona;
        locali  chiusi  adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto
    al  pubblico  ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo
    conto  (vedi ultra, T.A.R. Lazio, sentenza n. 462/1995; direttiva del
    Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995);
        sale chiuse di cinema e teatro;
        sale chiuse da ballo;
        sale-corse;
        sale riunioni di accademie;
        musei;
        biblioteche;
        sale di lettura aperte al pubblico;
        pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
    Direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre
    1995.
    "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione
    o dei gestori di servizi pubblici".
      La direttiva e' stata emanata in seguito a due pronunce dei giudici
    amministrativi  che  hanno interpretato estensivamente le norme della
    legge n. 584/1975.
      Essa  ha quali suoi destinatari tutte le amministrazioni pubbliche.
    Per  amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del
    decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono:
        tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
    le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado e le istituzioni educative, le
    aziende  ed  amministrazioni  dello Stato ad ordinamento autonomo, le
    regioni,  le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi
    ed  associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
    case  popolari,  le  camere  di  commercio,  industria, artigianato e
    agricoltura   e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  non
    economici  nazionali  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
    aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
      La  direttiva  prevede  che le amministrazioni pubbliche attuino il
    divieto  di  fumo  comminato dalla legge n. 584 del 1975, esercitando
    poteri  amministrativi regolamentari e disciplinari nonche' poteri di
    indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni da esse
    dipendenti e sulle aziende private in concessione o in appalto.
      La  direttiva  fornisce, inoltre, i seguenti criteri interpretativi
    per l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto:
        1. per  locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui
    la  generalita'  degli  amministrati  e  degli  utenti  accede, senza
    formalita'  e  senza  bisogno  di  particolari  permessi  negli orari
    stabiliti;
        2. tutti  i  locali  utilizzati, a qualunque titolo, dalla p.a. e
    dalle   aziende   pubbliche  per  esercizio  delle  proprie  funzioni
    istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
        3. tutti  i  locali  utilizzati,  a  qualunque titolo, da privati
    esercenti  servizi  pubblici,  sempre  che  i  locali siano aperti al
    pubblico;
        4. i luoghi indicati dall'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n.
    584,  anche se non si tratta di "locali aperti al pubblico" nel senso
    precisato  dalla  direttiva  (es. aule scolastiche: fra le aule delle
    scuole  di  ogni ordine e grado si intendono ricomprese anche le aule
    universitarie).
      La  direttiva  precisa,  inoltre, che le amministrazioni e gli enti
    possono  comunque,  in virtu' della propria autonomia regolamentare e
    disciplinare,  estendere  il  divieto  a  luoghi  diversi  da  quelli
    previsti dalla legge n. 584 del 1975. Nei locali in cui si applica il
    divieto  vige  l'obbligo  di  apporre  cartelli  con  indicazione del
    divieto di fumo.
    
                      Elenco esemplificativo dei locali
                    in cui si applica il divieto di fumo.
    
      Premesso   che   il   divieto   di   fumo  si  applica  nei  luoghi
    nominativamente  indicati  nell'art.  1  della legge n. 584 del 1975,
    ancorche'  non  si tratti di locali "aperti al pubblico" nel senso di
    locali  in  cui  una  generalita'  di amministrati e di utenti accede
    senza  formalita' e senza bisogno di particolari permessi negli orari
    stabiliti,  si  fornisce  un  elenco  esemplificativo  dei locali che
    rientrano  nella  generica espressione usata dalla legge n. 584/1975,
    cosi'  come  interpretata  dalla  sentenza n. 462/1995 del T.A.R. del
    Lazio,  "locali  chiusi  adibiti  a pubblica riunione" in cui vige il
    divieto  di  fumo,  allo  scopo di agevolare la corretta applicazione
    della normativa:
        ospedali  ed  altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze
    per  l'accettazione,  sale d'aspetto e piu' in generale locali in cui
    gli  utenti  richiedono  un servizio - pagamento ticket, richieste di
    analisi, ecc...);
        scuole  di  ogni  ordine  e grado, comprese le universita' (aule,
    corridoi,  segreterie  studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni,
    ecc...);
        uffici  degli enti territoriali quali regioni, province e comuni;
    uffici  di  altre  amministrazioni a livello territoriale: uffici del
    catasto, uffici collocamento ecc..;
        uffici  postali  (locali  di  accesso  agli  sportelli, corridoi,
    ecc.);
        distretti  militari  ed  altri  uffici dell'amministrazione della
    difesa   aperti   al   pubblico  (uffici  di  certificazione,  uffici
    informazioni e relazioni con il pubblico);
        uffici I.V.A., uffici del registro;
        uffici   di   prefetture,   questure   e   commissariati,  uffici
    giudiziari;
        uffici  delle  societa' erogatrici di servizi pubblici (compagnie
    telefoniche, societa' erogatrici di gas, corrente elettrica, ecc.);
        banche,  relativamente  ai  locali in cui si svolgono servizi per
    conto  della pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni
    pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).
    
                     Competenze dei dirigenti in ordine
                    all'applicazione del divieto di fumo.
    
      I  dirigenti  preposti  alle strutture amministrative e di servizio
    ovvero  il  responsabile  della  struttura  privata,  sono  tenuti ad
    individuare,   con   atto  formale,  i  locali  della  struttura  cui
    sovrintendono, dove, ai sensi dei criteri prima citati, devono essere
    apposti i cartelli di divieto.
      Spetta ad essi, quindi, predisporre o far predisporre i cartelli di
    divieto completi delle indicazioni fissate dalla direttiva:
        divieto di fumo;
        indicazione   della   norma  che  impone  il  divieto  (legge  n.
    584/1975);
        sanzioni applicabili;
        soggetto  cui  spetta  vigilare  sull'osservanza del divieto e ad
    accertare  le infrazioni (nominativo del funzionario/i preposto/i dal
    dirigente,  con  atto  formale,  alla  vigilanza  sul divieto di fumo
    nonche'  all'accertamento  dell'infrazione nei locali ove e' posto il
    cartello  di divieto, o, ove non si sia proceduto a nomina specifica,
    il  nome del dirigente responsabile della struttura pubblica ai sensi
    di legge e dei regolamenti).
      Spetta  ai  dirigenti  preposti  alle strutture amministrative e di
    servizio,  come anticipato, individuare in ciascuna di esse, con atto
    formale,  i  funzionari  incaricati  di  vigilare sull'osservanza del
    divieto,  di  procedere  alla  contestazione  delle  infrazioni  e di
    verbalizzarle.
      Detti   funzionari,   ove   non  ricevano  riscontro  dell'avvenuto
    pagamento da parte del trasgressore, hanno l'obbligo di fare rapporto
    all'autorita'  competente,  che,  come si e' detto, e', nella maggior
    parte dei casi, il prefetto, affinche' irroghi la sanzione.
      Nei  locali  privati,  ove si svolge comunque un servizio per conto
    dell'amministrazione  pubblica  (concessionari di pubblici servizi) i
    soggetti   obbligati  a  vigilare  sul  rispetto  del  divieto  e  ad
    accertarne   la   violazione   sono  coloro  cui  spetta  per  legge,
    regolamento    o   disposizioni   d'autorita'   assicurare   l'ordine
    all'interno dei locali.
      Nei  locali  privati nominativamente citati dall'art. 1 della legge
    n.  584  del  1975  (es. nei teatri, nei cinema, nelle sale da ballo,
    ecc.)   tali   figure  si  identificano  nei  conduttori  dei  locali
    individuati nella lettera b) dell'art. 1 della legge citata.
    
                                  Sanzioni.
    
      La  sanzione  amministrativa  prevista  dall'art.  7 della legge n.
    584/1975  per il trasgressore e' quella del pagamento di una somma di
    danaro da L. 1.000 a L. 10.000.
      Per  effetto  degli  articoli  10  e 114 della legge n. 689/1981 le
    sanzioni amministrative non possono essere inferiori quanto al minimo
    a L. 4.000, e quanto al massimo a L. 10.000.
      Per  effetto dell'art. 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
    n.  507  "Depenalizzazione  dei  reati  minori  e riforma del sistema
    sanzionatorio  ai  sensi  dell'art.  1 della legge 25 giugno 1999, n.
    205",  l'art.  10  della  legge  n. 689/1981 e' cosi' modificato: "La
    sanzione  amministrativa  pecuniaria  consiste  nel  pagamento di una
    somma  non  inferiore  a  lire  dodicimila  e  non  superiore  a lire
    ventimilioni. ... Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge,
    il  limite  massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non puo'
    per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.".
      L'art.  16  della  legge n. 689/1981 ammette il pagamento in misura
    ridotta  della  sanzione  se  il  versamento  viene  effettuato entro
    sessanta  giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e'
    stata dalla notificazione degli estremi della violazione.
      In  forza di tale norma il trasgressore puo' pagare 1/3 del massimo
    o  il  doppio  del minimo se piu' favorevole. Nel caso della sanzione
    relativa  al  divieto  di  fumo,  per  quanto  detto  sopra,  e' piu'
    favorevole il pagamento del doppio del minimo, pari a L. 24.000.
      Va   precisato  in  proposito  che  ai  sensi  dell'art.  15  delle
    disposizioni  preliminari  al  codice  civile,  per incompatibilita',
    resta  abrogato l'art. 8 della legge n. 584/1975 in quanto disciplina
    una  materia successivamente modificata da apposita legge, appunto la
    legge  n.  689/1981  e  che  altre  norme  dispongono  il  divieto di
    maneggiare  danaro  da  parte  dei  pubblici  funzionari (e quindi di
    riscuotere direttamente la sanzione dal trasgressore).
      Per completare il quadro sanzionatorio occorre ricordare che l'art.
    7  della  legge n. 584/1975 prevede una sanzione anche per coloro che
    sono  tenuti  a far osservare il divieto e vengono meno a questo loro
    dovere; la sanzione per questi va da L. 20.000 a L. 100.000.
    
                        Applicazione della sanzione.
    
      1) Come si accerta l'infrazione:
        a) negli uffici pubblici:
          il  funzionario  preposto  alla  vigilanza  e  all'accertamento
    dell'infrazione,   deve   essere  dotato  degli  appositi  moduli  di
    contestazione.   In   caso  di  trasgressione,  questi  procedera'  a
    compilare il modulo e a darne copia al trasgressore.
      Trascorso  inutilmente  il  termine  per  il  pagamento  in  misura
    ridotta,   sessanta  giorni,  il  funzionario  che  ha  accertato  la
    violazione   presentera'   rapporto,  con  la  prova  delle  eseguite
    contestazioni  o  notificazioni  (ex  art. 17, legge n. 689/1981), al
    prefetto (competente ex art. 9, legge n. 584/1975).
        b) nei locali condotti da privati:
      il   responsabile  della  struttura,  ovvero  il  dipendente  o  il
    collaboratore   da   lui   incaricato   richiamera'   i  trasgressori
    all'osservanza   del  divieto  e  curera'  che  le  infrazioni  siano
    segnalate   ai  pubblici  ufficiali  ed  agenti  competenti  a  norma
    dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 4, lettera c)
    della direttiva 14 dicembre 1995).
      2) Come si paga la contravvenzione:
        il  modulo  di  contestazione  deve  riportare le indicazioni sul
    pagamento della contravvenzione, ove non sia diversamente individuato
    da specifiche normative regionali si applica quanto segue:
          a) si  puo'  pagare direttamente al concessionario del servizio
    di  riscossione  dell'ente  in  cui  e' stata accertata l'infrazione,
    compilando apposito modulo.
      Il  codice  tributo  da  indicare e' il 131 T, che corrisponde alla
    voce   "sanzioni   amministrative  diverse  da  I.V.A."  (V.  decreto
    legislativo n. 237/1997 e relativo allegato).
      Va pero' inserito anche il codice "ufficio". Si tratta di un codice
    che  ogni  amministrazione  pubblica  deve  avere e che dovra' essere
    stampato sul verbale di contestazione.
          b) si  puo'  delegare  la  propria  banca  al  pagamento sempre
    utilizzando lo stesso modulo;
          c) si  puo'  pagare presso gli uffici postali con bollettino di
    conto  corrente  postale  intestato  a servizio riscossione tributi -
    concessione di ....
      Si  rammenta  che  il funzionario che ha accertato l'infrazione non
    puo'  ricevere  direttamente  il  pagamento dal trasgressore ai sensi
    delle vigenti leggi.
      Ai  sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni
    dalla  data  di  contestazione  o notificazione della violazione, gli
    interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere
    il  rapporto  scritti  difensivi  e  documenti  e possono chiedere di
    essere  sentiti  dalla  medesima  autorita'.  L'autorita' competente,
    sentiti  gli  interessati,  ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed
    esaminati  i  documenti  inviati  e gli argomenti esposti, se ritiene
    fondato  l'accertamento,  determina  con  sentenza motivata, la somma
    dovuta  per  la  violazione  e  ne  ingiunge  il  pagamento;  in caso
    contrario  emette  ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In
    base  alla normativa vigente, a chi e' stata contestata la violazione
    e'  data  facolta' di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario
    territorialmente  competente,  sia  nel  caso  in cui non abbia fatto
    ricorso  all'autorita'  competente,  sia  qualora  quest'ultima abbia
    emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.
      3) Autorita' competente a ricevere il rapporto.
        Un  aspetto  problematico e' correlato alla identificazione della
    autorita'   competente   a  ricevere  il  rapporto  sulle  violazioni
    accertate.   Ove  non  sia  diversamente  individuato  da  specifiche
    normative regionali si applica quanto segue.
      L'art.  9  della  legge  n.  584  del  1975, nella sua formulazione
    testuale,   dispone  che  i  soggetti  legittimati  ad  accertare  le
    infrazioni presentino il rapporto al prefetto.
      Tale  disposizione, tuttavia, deve oggi essere applicata in maniera
    conforme    ai    sopravvenuti   indirizzi   espressi   dalla   Corte
    costituzionale nella sentenza n. 1034 del 27 ottobre 1988.
      Il  giudice  delle leggi ha, infatti, affermato che non spetta allo
    Stato  indicare  gli uffici competenti a ricevere il rapporto ex lege
    n.  689/1981  quando  le  violazioni  siano  attinenti  a  materie di
    competenza regionale.
      In  particolare,  relativamente  al  divieto  di  fumo sui mezzi di
    trasporto  tranviario  e  delle  ferrovie in concessione, nonche' nei
    locali  adibiti  allo  stesso  servizio  di trasporto, la sentenza ha
    precisato  che,  quando  l'infrazione  inerisce attivita' affidate, a
    titolo  proprio  o  di  delega  alle regioni, a norma dell'art. 9 del
    decreto  del Presidente della Repubblica n. 616/1977, la competenza a
    ricevere  il  rapporto  deve essere imputata agli organi dalle stesse
    individuati.
      Lo  stesso principio e' stato affermato dalla Corte con riguardo al
    divieto  di  fumo  nei locali chiusi di cui all'art. 1 della legge n.
    584, "quando la proibizione di fumare si riferisce a luoghi, locali o
    mezzi sui quali si esercita la competenza regionale (come ad esempio,
    le   strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale,  i  musei  e  le
    biblioteche affidate alle regioni)...".
      Ne  consegue  che  il rapporto va presentato alla regione quando la
    violazione sia stata rilevata:
        a) nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella
    competenza regionale;
        b) nell'ambito  di  luoghi,  locali  o mezzi sui quali le regioni
    esercitano competenze proprie o delegate;
        c) nell'ambito  degli  uffici  o  delle strutture della regione o
    delle aziende o istituzioni da essa dipendenti.
      Il  rapporto  va  presentato all'ufficio provinciale della M.C.T.C.
    competente  per  territorio  (art.  1,  comma  1,  voce Ministero dei
    trasporti,  lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n.
    571/1982),  quando le violazioni siano state rilevate nell'ambito dei
    servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza statale, ad
    esclusione  delle  violazioni  accertate  negli  ambiti di competenza
    delle  Ferrovie  dello  Stato  per  le  quali occorre aver riguardo a
    quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
    1980, n. 753.
      Il  rapporto va presentato all'ufficio di sanita' marittima aerea e
    di   frontiera  e  all'ufficio  veterinario  di  confine,  di  porto,
    aeroporto  e  di  dogana  interna  quando  le  violazioni siano state
    rilevate negli ambiti di rispettiva competenza (art. 1, comma 1, voce
    Ministero  della sanita', del decreto del Presidente della Repubblica
    n. 571/1982).
      Il  rapporto, infine, va presentato al prefetto in tutti i restanti
    casi.
        Roma, 28 marzo 2001
                                      Il Ministro della sanita': Veronesi
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